Art. 8.

      1. L'articolo 17 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Riposo settimanale e festivo). - 1. Il medico incaricato ha diritto a non prestare la propria opera per un giorno alla settimana e negli altri giorni

 

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riconosciuti festivi, conservando il normale trattamento economico».